Andar per funghi - Regolamento
Regole e criteri di comportamento
che tutti coloro che raccolgono funghi sono tenuti a rispettare.
Le principali norme di comportamento sono le seguenti (articoli 2 e 5 della legge):
- la raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti i giorni della settimana per una quantità non superiore a 2 Kg. al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;

- i bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei documenti necessari: resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 Kg. per persona;
- il limite dei 2 Kg. non opera quando un solo fungo superi questo peso;
- la raccolta di funghi è possibile solo durante il giorno ed è vietata dalle ore 19.00 fino alle 7.00;
- è vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, cosi come usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano danneggiare l'humus del terreno;
- è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti e trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili);
- nei parchi naturali la raccolta di funghi è di norma vietata, così come in eventuali zone interdette, di proprietà pubblica o anche privata, che devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli o tabelle indicative;
- è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori di divieto di raccolta. Oltre a queste regole comuni, la legge stabilisce (art. 3) che tutti coloro che non risiedono nella Provincia di Trento (eccezion fatta per coloro che, anche se non residenti, sono proprietari o possessori di aree boscate di superficie di almeno un ettaro e intendano raccogliere funghi nelle loro proprietà, e per i residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.L. di un Comune del Trentino) per raccogliere funghi devono effettuare apposita denuncia accompagnata dal pagamento di una determinata somma commisurata al periodo di durata della raccolta
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